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Quando è obbligatorio il progetto dell’impianto elettrico?

Lorenzo PediniPerito industriale elettrico

Pubblicato il 13 Ottobre 2026 · 10 min di lettura

quando è obbligatorio progetto impianto elettrico

In breve: quando è obbligatorio progetto impianto elettrico? Il progetto c’è sempre quando si installa, trasforma o amplia un impianto; in alcuni casi deve essere firmato da un professionista abilitato (sopra soglia o in ambienti particolari). In questa guida, in 3 minuti capisci se ti serve, chi firma e cosa fare adesso.

Cosa significa “progetto” (e perché non è la stessa cosa della Di.Co.)

Il progetto dell’impianto elettrico è l’insieme degli elaborati che definiscono cosa si realizza e come:

  • Relazione tecnica con criteri e dimensionamenti;
  • Schemi (unifilari/multifilari) e layout dei quadri;
  • Calcoli (caduta di tensione, corto circuito, selettività, coordinamento dei differenziali, messa a terra);
  • Tavole planimetriche con linee, apparecchi, percorsi;
  • Capitolato/computo e piano prove/collaudo;
  • As built a fine lavori.

La Dichiarazione di Conformità (Di.Co.) viene emessa dopo i lavori dall’impresa installatrice e attesta che l’impianto è stato eseguito “a regola d’arte”. Non sostituisce il progetto.

Normativa di riferimento

Per orientarsi è utile distinguere cosa è obbligo di legge e come si progettano e si verificano gli impianti. Il quadro è semplice: una norma indica se e chi deve firmare, le altre spiegano come si calcola e si documenta.

  • Norme tecniche CEI/UNI (es. CEI 64‑8, UNI EN 12464‑1/2 per illuminazione, ecc.): guidano come si progetta e si verifica.

In pratica, il DM 37/08 indica quando è obbligatorio progetto impianto elettrico e chi può firmarlo; le norme tecniche spiegano come si dimensiona e si verifica.

Quando è obbligatorio progetto impianto elettrico (ambito residenziale)

Il progetto firmato da professionista è obbligatorio quando:

  • Potenza impegnata > 6 kW (utenze domestiche o condominiali);
  • Superficie abitazione > 400 m² (ville/appartamenti grandi);
  • Utenze condominiali (parti comuni): l’articolo 5 richiama «tutte le utenze condominiali», quindi nella lettura più prudente il progetto del professionista serve a prescindere dalla potenza;
  • Locali particolari: autorimesse, ambienti a maggior rischio in caso d’incendio, studi medici in casa, ecc.

Negli altri casi, il progetto può essere redatto e firmato dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.

Casi, documenti e costi tipici per la casa cambiano con il tipo di abitazione: il Progetto impianto elettrico civile li definisce in base a superficie, potenza e locali presenti.

Quando è obbligatorio progetto impianto elettrico per attività/aziende

Firma di professionista abilitato obbligatoria se:

  • Potenza impegnata > 6 kW;
  • Superficie > 200 m² per negozi, uffici, laboratori, capannoni;
  • Tensione > 1000 V (cabine MT/BT o parti in BT collegate);
  • Attività soggette a prevenzione incendi (CPI);
  • ATEX (atmosfere esplosive), locali medici, luoghi a maggior rischio d’incendio;
  • Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche quando ricadono nei casi previsti.

Negli scenari non compresi qui, può firmare il responsabile tecnico dell’impresa.

In stabilimenti, reparti e linee produttive il Progetto impianto elettrico industriale deve coordinare cabine, quadri di reparto e continuità di servizio.

Casi tipici (tabella rapida)

ContestoQuando serve il progettoChi firma di norma
Casa nuova / ristrutturazione importanteSempre; professionista se > 6 kW, > 400 m² o locali particolariProfessionista o RT impresa (sotto soglia)
Condominio (parti comuni)Sempre; l’art. 5 richiama tutte le utenze condominialiProfessionista (lettura prudente dell’art. 5)
Negozio/UfficioSempre; professionista se > 6 kW o > 200 m²Professionista
Capannone/IndustriaSempre; professionista se > 6 kW, > 200 m², MT, CPI, ATEXProfessionista

RT impresa = Responsabile Tecnico dell’impresa installatrice abilitata.

Chi ha la responsabilità

  • Committente: incarica professionisti/impresa idonei e conserva i documenti (progetto, Di.Co./Di.Ri., manuali, schemi, collaudo).
  • Progettista: dimensionamenti, scelte tecniche, elaborati e verifiche.
  • Impresa installatrice: esecuzione a regola d’arte e Di.Co. finale.

Buona pratica: tenere allineati progetto, capitolato e ciò che viene realmente installato (varianti tracciate).

Cosa rischi se manca quando serve

  • Sicurezza: protezioni non coordinate, selettività assente → scatti a catena, rischi per persone e cose.
  • Pratiche: difficoltà con CPI, permessi, collaudi, allacci.
  • Assicurazioni: in caso di sinistro, contestazioni per impianto non documentato o progetto mancante.
  • Costi extra: varianti in cantiere, rifacimenti e fermi impianto.

Progetto impianto elettrico obbligatorio sopra 6 kW: come si legge la soglia

Il progetto firmato da un professionista è obbligatorio quando la potenza impegnata supera i 6 kW. La soglia è scritta nell’articolo 5 del DM 37/08 e vale sia per le abitazioni sia per le attività alimentate in bassa tensione.

Il primo punto da chiarire è cosa si misura. La potenza impegnata è quella prevista dal contratto di fornitura, non la somma delle potenze degli apparecchi installati. Se è presente un impianto di autoproduzione, come il fotovoltaico, il decreto considera il valore maggiore tra la potenza contrattuale e la potenza nominale di quell’impianto. Il secondo punto è il verbo usato dal decreto: la potenza deve essere superiore a 6 kW. Un contratto da 6 kW resta quindi sotto soglia. L’obbligo riguarda i contratti di taglia maggiore.

Nelle abitazioni la soglia viene superata più spesso di un tempo. Pompa di calore, piano a induzione e ricarica dell’auto elettrica portano molte famiglie a chiedere più di 6 kW. In questi casi conviene valutare l’obbligo prima di scegliere la taglia del contratto, non dopo.

C’è poi una regola che riguarda gli aumenti di potenza. Secondo l’articolo 8 del decreto, la documentazione dell’impianto va consegnata al distributore o al venditore anche quando si chiede un aumento di potenza dopo interventi sull’impianto. Lo stesso vale per un aumento senza interventi che porta la potenza impegnata a 6 kW o ai livelli previsti dall’articolo 5. In pratica serve la dichiarazione di conformità oppure, per gli impianti realizzati prima del 27 marzo 2008 che ne sono privi, la dichiarazione di rispondenza.

La soglia dei 6 kW si riferisce alla potenza impegnata, cioè a quella contrattuale o a quella dell’impianto di autoproduzione se maggiore, non alla somma degli apparecchi collegati.

Obbligo progetto impianto elettrico per locale commerciale, negozio e ufficio

Per un locale commerciale il progetto firmato da un professionista è obbligatorio quando la potenza impegnata supera i 6 kW oppure la superficie supera i 200 m². Le due condizioni sono alternative: ne basta una. La regola vale per gli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi.

A queste soglie si aggiungono i casi legati al tipo di ambiente. Il professionista serve sempre quando l’unità immobiliare comprende, anche solo in parte, locali a uso medico, luoghi con pericolo di esplosione o a maggior rischio in caso di incendio. Qui potenza e superficie non contano.

SituazioneCondizione che fa scattare l’obbligoChi redige il progetto
Negozio di 80 m² con contratto da 10 kWPotenza impegnata superiore a 6 kWProfessionista iscritto all’albo
Ufficio di 250 m² con contratto da 6 kWSuperficie superiore a 200 m²Professionista iscritto all’albo
Bar di 60 m² con contratto da 6 kW, senza ambienti particolariNessunaResponsabile tecnico dell’impresa installatrice
Studio dentistico di 70 m²Locali a uso medicoProfessionista iscritto all’albo
Laboratorio con alimentazione in media tensioneTensione superiore a 1000 VProfessionista iscritto all’albo

Un caso frequente è il subentro in un locale già attrezzato. Se non si eseguono lavori sull’impianto non nasce un nuovo obbligo di progetto. Occorre però che la documentazione esista. Per gli impianti realizzati prima del 27 marzo 2008 e privi di dichiarazione di conformità, il documento sostitutivo è la dichiarazione di rispondenza.

Cosa deve contenere il progetto e dove si deposita

Il contenuto minimo richiesto dalla legge è più asciutto dell’elenco di elaborati di un progetto completo: lo fissa lo stesso articolo 5. Servono gli schemi dell’impianto, i disegni planimetrici e una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’intervento. La relazione descrive in particolare materiali e componenti da utilizzare e le misure di prevenzione e sicurezza da adottare. Tra gli schemi, lo schema unifilare è quello che rappresenta quadri, linee e protezioni.

Quando il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell’impresa, il decreto ammette un elaborato più semplice. Deve contenere almeno lo schema dell’impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell’opera.

Le varianti in corso d’opera vanno documentate. Il progetto viene integrato con gli elaborati che le descrivono e l’installatore deve richiamarli nella dichiarazione di conformità.

Il progetto redatto dal professionista va depositato presso lo sportello unico per l’edilizia del comune. I tempi dipendono dal tipo di intervento. Se l’edificio ha già il certificato di agibilità, l’impresa installatrice deposita progetto e dichiarazione di conformità entro 30 giorni dalla fine dei lavori. Se l’impianto è collegato a un intervento edilizio soggetto a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, il progetto degli impianti viene depositato insieme al progetto edilizio.

Chi non rispetta questi obblighi rischia una sanzione amministrativa. Per le violazioni diverse da quelle sulla dichiarazione di conformità, l’articolo 15 prevede importi da 1.000 a 10.000 euro.

Cosa fare adesso (checklist operativa)

  1. Verifica se rientri sopra soglia (potenza, superfici, ambienti speciali).
  1. Raccogli documenti disponibili (schemi, foto quadri, pratiche edilizie).
  1. Definisci gli obiettivi (continuità, espansioni future, integrazione FV/EV, domotica, dati).
  1. Richiedi un preliminare: layout, prime scelte, stima tempi/costi e piano fasi.
  1. Blocca in capitolato ciò che vuoi ottenere: materiali, prestazioni minime, collaudi e as built.

Come possiamo aiutarti

Richiedi un check‑up progettuale

  • Verifica soglie DM 37/08 e casi particolari;
  • Bozza tecnica e stima non vincolante;
  • Piano fasi/tempi e capitolato base per confrontare le offerte.

Contattaci per trasformare vincoli ed esigenze in un progetto elettrico sicuro, efficiente e pronto per il cantiere.

In ambito civile, terziario e industriale il Progetto impianto elettrico segue la stessa logica: prima dati e obiettivi, poi calcoli, elaborati e verifiche.

FAQ

Quando serve il progetto elettrico in casa?

Sempre, tuttavia la firma del professionista è obbligatoria sopra 6 kW, oltre 400 m² o in locali particolari.

Serve in una ristrutturazione parziale?

Sì: il progetto riguarda le parti oggetto di intervento nelle quali, sopra soglia, firma il professionista.

Se aumento la potenza del contatore?

Oltre 6 kW può scattare l’obbligo di progetto firmato, il che può comportare anche adeguamento di quadri e linee.

Chi firma nei negozi/uffici?

Di norma un professionista abilitato (sopra 6 kW o 200 m²).

In industria con cabina MT?

Progetto e firma di un professionista abilitato; in questi casi risulta ancora più importante porre attenzione a selettività, dorsali, SPD e messa a terra.

Progetto e Di.Co. sono la stessa cosa?

No. Il progetto guida i lavori, mentre la Di.Co. attesta che sono stati eseguiti a regola d’arte.

Tutti gli impianti elettrici devono essere dotati di progetto?

Sì, per ogni nuova installazione, trasformazione o ampliamento. Il DM 37/08 chiede sempre un progetto. Cambia chi lo redige: un professionista iscritto all’albo nei casi sopra soglia o in ambienti particolari, il responsabile tecnico dell’impresa installatrice negli altri casi.

Un contratto da 6 kW fa scattare l’obbligo del professionista?

No. Il decreto parla di potenza impegnata superiore a 6 kW. Con un contratto da 6 kW in un’abitazione sotto i 400 m², senza locali particolari e senza un impianto di autoproduzione di potenza maggiore, il progetto può essere redatto dal responsabile tecnico dell’impresa. L’obbligo del professionista nasce con le taglie contrattuali superiori.

La manutenzione ordinaria richiede il progetto?

No. L’articolo 10 del DM 37/08 esclude la manutenzione ordinaria dall’obbligo di progetto. Sostituire un componente guasto con uno equivalente rientra in questo caso. Quando invece l’intervento modifica l’impianto, come un nuovo circuito o un quadro rifatto, si parla di trasformazione o ampliamento e il progetto serve.

In un locale commerciale conta la potenza o la superficie?

Contano entrambe, in alternativa. Il progetto del professionista è obbligatorio se la potenza impegnata supera i 6 kW oppure se la superficie supera i 200 m². È obbligatorio anche sotto queste soglie quando sono presenti locali a uso medico, luoghi con pericolo di esplosione o a maggior rischio in caso di incendio.

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