In breve: quando è obbligatorio progetto impianto elettrico? Il progetto c’è sempre quando si installa, trasforma o amplia un impianto; in alcuni casi deve essere firmato da un professionista abilitato (sopra soglia o in ambienti particolari). In questa guida, in 3 minuti capisci se ti serve, chi firma e cosa fare adesso.

Cosa significa “progetto” (e perché non è la stessa cosa della Di.Co.)
Il progetto dell’impianto elettrico è l’insieme degli elaborati che definiscono cosa si realizza e come:
- Relazione tecnica con criteri e dimensionamenti;
- Schemi (unifilari/multifilari) e layout dei quadri;
- Calcoli (caduta di tensione, corto circuito, selettività, coordinamento dei differenziali, messa a terra);
- Tavole planimetriche con linee, apparecchi, percorsi;
- Capitolato/computo e piano prove/collaudo;
- As built a fine lavori.
La Dichiarazione di Conformità (Di.Co.) viene emessa dopo i lavori dall’impresa installatrice e attesta che l’impianto è stato eseguito “a regola d’arte”. Non sostituisce il progetto.
Normativa di riferimento
Per orientarsi è utile distinguere cosa è obbligo di legge e come si progettano e si verificano gli impianti. Il quadro è semplice: una norma indica se e chi deve firmare, le altre spiegano come si calcola e si documenta.
- Decreto Ministeriale 37 del 2008 (o più comunemente DM 37/08): stabilisce quando serve il progetto e chi può firmarlo.
- Norme tecniche CEI/UNI (es. CEI 64‑8, UNI EN 12464‑1/2 per illuminazione, ecc.): guidano come si progetta e si verifica.
In pratica, il DM 37/08 indica quando è obbligatorio progetto impianto elettrico e chi può firmarlo; le norme tecniche spiegano come si dimensiona e si verifica.
Quando è obbligatorio progetto impianto elettrico (ambito residenziale)
Il progetto firmato da professionista è obbligatorio quando:
- Potenza impegnata > 6 kW (utenze domestiche o condominiali);
- Superficie abitazione > 400 m² (ville/appartamenti grandi);
- Parti comuni condominiali sopra soglia o con quadri centralizzati;
- Locali particolari: autorimesse, ambienti a maggior rischio in caso d’incendio, studi medici in casa, ecc.
Negli altri casi, il progetto può essere redatto e firmato dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.
Se cerchi casi, documenti e costi tipici per la casa, leggi l’approfondimento dedicato: Progetto impianto elettrico civile.
Quando è obbligatorio progetto impianto elettrico per attività/aziende
Firma di professionista abilitato obbligatoria se:
- Potenza impegnata > 6 kW;
- Superficie > 200 m² per negozi, uffici, laboratori, capannoni;
- Tensione > 1000 V (cabine MT/BT o parti in BT collegate);
- Attività soggette a prevenzione incendi (CPI);
- ATEX (atmosfere esplosive), locali medici, luoghi a maggior rischio d’incendio;
- Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche quando ricadono nei casi previsti.
Negli scenari non compresi qui, può firmare il responsabile tecnico dell’impresa.
Per i casi di stabilimenti, reparti e linee produttive: approfondisci qui Progetto impianto elettrico industriale.
Casi tipici (tabella rapida)
| Contesto | Quando serve il progetto | Chi firma di norma |
|---|---|---|
| Casa nuova / ristrutturazione importante | Sempre; professionista se > 6 kW, > 400 m² o locali particolari | Professionista o RT impresa (sotto soglia) |
| Condominio (parti comuni) | Sempre; professionista se > 6 kW o quadri complessi | Professionista o RT impresa (sotto soglia) |
| Negozio/Ufficio | Sempre; professionista se > 6 kW o > 200 m² | Professionista |
| Capannone/Industria | Sempre; professionista se > 6 kW, > 200 m², MT, CPI, ATEX | Professionista |
RT impresa = Responsabile Tecnico dell’impresa installatrice abilitata.
Chi ha la responsabilità
- Committente: incarica professionisti/impresa idonei e conserva i documenti (progetto, Di.Co./Di.Ri., manuali, schemi, collaudo).
- Progettista: dimensionamenti, scelte tecniche, elaborati e verifiche.
- Impresa installatrice: esecuzione a regola d’arte e Di.Co. finale.
Buona pratica: tenere allineati progetto, capitolato e ciò che viene realmente installato (varianti tracciate).
Cosa rischi se manca quando serve
- Sicurezza: protezioni non coordinate, selettività assente → scatti a catena, rischi per persone e cose.
- Pratiche: difficoltà con CPI, permessi, collaudi, allacci.
- Assicurazioni: in caso di sinistro, contestazioni per impianto non documentato o progetto mancante.
- Costi extra: varianti in cantiere, rifacimenti e fermi impianto.
Cosa fare adesso (checklist operativa)
- Verifica se rientri sopra soglia (potenza, superfici, ambienti speciali).
- Raccogli documenti disponibili (schemi, foto quadri, pratiche edilizie).
- Definisci gli obiettivi (continuità, espansioni future, integrazione FV/EV, domotica, dati).
- Richiedi un preliminare: layout, prime scelte, stima tempi/costi e piano fasi.
- Blocca in capitolato ciò che vuoi ottenere: materiali, prestazioni minime, collaudi e as built.
Come possiamo aiutarti
Richiedi un check‑up progettuale
- Verifica soglie DM 37/08 e casi particolari;
- Bozza tecnica e stima non vincolante;
- Piano fasi/tempi e capitolato base per confrontare le offerte.
Contattaci per trasformare vincoli ed esigenze in un progetto elettrico sicuro, efficiente e pronto per il cantiere.
Per un inquadramento generale (civile, terziario, industria), leggi anche la guida Progetto impianto elettrico.
FAQ
Quando serve il progetto elettrico in casa?
Sempre, tuttavia la firma del professionista è obbligatoria sopra 6 kW, oltre 400 m² o in locali particolari.
Serve in una ristrutturazione parziale?
Sì: il progetto riguarda le parti oggetto di intervento nelle quali, sopra soglia, firma il professionista.
Se aumento la potenza del contatore?
Oltre 6 kW può scattare l’obbligo di progetto firmato, il che può comportare anche adeguamento di quadri e linee.
Chi firma nei negozi/uffici?
Di norma un professionista abilitato (sopra 6 kW o 200 m²).
In industria con cabina MT?
Progetto e firma di un professionista abilitato; in questi casi risulta ancora più importante porre attenzione a selettività, dorsali, SPD e messa a terra.
Progetto e Di.Co. sono la stessa cosa?
No. Il progetto guida i lavori, mentre la Di.Co. attesta che sono stati eseguiti a regola d’arte.

