DM 37/08: guida completa su obblighi, documenti e quando serve il progetto (focus impianti elettrici)

DM 37/08 è la norma di riferimento che, in Italia, mette ordine su un tema molto concreto: chi può realizzare/modificare un impianto, quali documenti devono essere consegnati e quando serve un progetto.

Non sai quale soluzione adottare per il tuo impianto o quali requisiti deve rispettare?
Ti supportiamo nella valutazione di tecnologie, costi, prestazioni e requisiti normativi specifici per il tuo progetto, così da prendere decisioni più consapevoli, ridurre imprevisti e tutelare il tuo investimento.

Se stai ristrutturando, ampliando o realizzando un impianto, è molto probabile che ti sia capitato di sentirne parlare. In questa guida partiamo dal DM 37/08 in modo generale (valido per tutti gli impianti), poi entriamo nello specifico delle applicazioni sugli impianti elettrici e del tema più richiesto: quando serve il progetto. In fondo trovi anche una check-list rapida per non perdere pezzi tra imprese, documenti e consegne.

Cos’è il DM 37/08 e perché è importante

Il DM 37/08 disciplina gli impianti al servizio degli edifici con un obiettivo semplice: sicurezza, tracciabilità e responsabilità.

In pratica, stabilisce regole per:

  • realizzare nuovi impianti
  • trasformare o ampliare impianti esistenti
  • intervenire in modo “rilevante” (tipicamente manutenzione straordinaria)

Il valore concreto del DM 37/08 è che mette nero su bianco:

  • chi è abilitato a fare certi lavori
  • quali documenti devono rimanere al committente
  • quando serve un progetto e chi può redigerlo

Ambito di applicazione: quando “scatta” il DM 37/08

Il decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici (indipendentemente dalla destinazione d’uso) e alle relative pertinenze. Se l’impianto è connesso a reti di distribuzione, il DM 37/08 si applica a partire dal punto di consegna.

Per ragionare in modo pratico:

Nuovo impianto

Stai realizzando un impianto da zero (nuova costruzione, nuovo reparto, nuovo locale).

Trasformazione / ampliamento

Modifichi l’impianto esistente in modo significativo: nuove linee, nuove utenze importanti, nuove distribuzioni.

Manutenzione straordinaria (il classico punto grigio)

Qui nascono tanti dubbi. La regola pratica è:

Se l’intervento modifica la struttura/organizzazione dell’impianto (non la semplice sostituzione “uguale a uguale”), allora va gestito come lavoro tracciato, con documentazione coerente.

Invece, quando resti nella manutenzione ordinaria, di solito non serve un progetto formale; però non è corretto pensare che “non serva nulla”: verifiche e prove (anche solo funzionali) possono essere comunque necessarie/appropriate in base a ciò che è stato fatto. In ogni caso, è buona norma farsi rilasciare dall’impresa un rapportino dei lavori eseguiti (cosa è stato sostituito/modificato, materiali principali, prove effettuate): tutela sia il committente sia l’impresa e riduce ambiguità future.

Quali impianti rientrano nel DM 37/08 (panoramica)

Il DM 37/08 non riguarda solo l’elettrico e, soprattutto, classifica gli impianti per “lettere di abilitazione” (art. 1): quando scegli un installatore, è fondamentale che l’impresa sia abilitata per la lettera corretta.

In sintesi, le lettere più comuni sono:

  • A) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica; impianti di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti per automazioni di porte, cancelli e barriere
  • B) impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere (telefono, dati, reti, sicurezza e relative infrastrutture)
  • C) impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione (incluse opere di evacuazione fumi/condense e ventilazione/aerazione dei locali, quando pertinenti)
  • D) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie
  • E) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo (incluse opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione/aerazione dei locali, quando pertinenti)
  • F) impianti di sollevamento di persone o cose (ascensori, montacarichi, scale mobili e simili)
  • G) impianti di protezione antincendio

Per un approfondimento su come il DM 37/08 si applica specificamente al fotovoltaico — dalla qualificazione FER alla Di.Co. di fine lavori — trovi la guida dedicata qui: DM 37/08 e fotovoltaico.

Nota FER (fotovoltaico e rinnovabili): per gli impianti a Fonti di Energia Rinnovabile (FER) (es. fotovoltaico), alle abilitazioni DM 37/08 si affianca un requisito obbligatorio e distinto: la qualificazione FER del responsabile tecnico dell’impresa per l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di queste tecnologie (con aggiornamento periodico secondo le regole regionali/nazionali). In altre parole: le lettere DM 37/08 servono per l’attività impiantistica “tradizionale”, ma per operare sugli impianti FER devi poter dimostrare anche la qualifica FER. Quindi, quando chiedi un preventivo FV, verifica sia le abilitazioni DM 37/08 sia la qualificazione FER dell’impresa.

Nota pratica: nelle ristrutturazioni “vere” è normale che si tocchino più impianti insieme. Avere chiaro quali lettere servono evita il classico finale “manca un documento” o “l’impresa non era abilitata per quella parte” quando devi chiudere pratiche, consegnare lavori o richiedere una nuova fornitura/aumento potenza.

Mini‑box: come verificare le lettere di abilitazione in 30 secondi

1. Chiedi che le lettere siano scritte nel preventivo/ordine lavori (es. *abilitata DM 37/08 lettere A e B*). È il modo più semplice per fissare la responsabilità.

2. Controlla che coincidano con l’intervento reale:

  • lavori su quadro/linee elettriche, SPD, automazioni cancelli → lettera A
  • rete dati, telefono, TV, videosorveglianza/antintrusione su infrastruttura elettronica → lettera B
  • rivelazione/allarme incendio, idranti/estinzione → lettera G

1. Verifica in un documento “ufficiale” (se hai dubbi):

  • visura camerale/CCIAA o documentazione aziendale dove risultano le abilitazioni
  • in alternativa, chiedi copia dell’attestazione/abilitazione o una dichiarazione dell’impresa con l’elenco delle lettere
  • oltre alle lettere DM 37/08, verifica sempre anche la qualificazione FER (abilitazione specifica), in caso siano previsti impianti fotovoltaici o da altre fonti rinnovabili

1. Occhio all’errore tipico: impresa abilitata A che esegue anche impianti G (antincendio) senza abilitazione specifica. In cantiere sembra “solo un impianto in più”, ma in consegna documentale può diventare un problema.

2. Suggerimento pratico: se l’intervento tocca più impianti, puoi avere:

  • un’unica impresa abilitata a più lettere (A+B+G, ecc.), oppure
  • più imprese specialistiche, ognuna con la propria Di.Co. e allegati (meglio così che “coprire tutto” impropriamente).

Ruoli e responsabilità: committente, impresa, progettista

Qui il DM 37/08 diventa estremamente concreto.

Il committente (privato o azienda)

Ha l’interesse (e spesso l’onere) di:

  • scegliere imprese abilitate per quella tipologia di impianto (verificando lettera di abilitazione e presenza di un responsabile tecnico)
  • definire bene lo scopo dell’intervento (nuovo impianto, ampliamento, manutenzione straordinaria) e farlo mettere nero su bianco in preventivo/ordine lavori
  • chiedere in anticipo se serve un progetto e chi lo redige (professionista esterno o responsabile tecnico dell’impresa, nei casi previsti)
  • farsi consegnare la documentazione finale completa, non “a pezzi” (Di.Co., allegati, eventuali schemi as-built, manuali/garanzie)
  • pretendere coerenza tra ciò che è stato fatto e ciò che viene dichiarato (materiali, linee realizzate, quadri, protezioni, prove)

Consiglio pratico: prima di saldare l’ultimo stato d’avanzamento, chiedi l’elenco dei documenti che riceverai e una data di consegna.

L’impresa installatrice

Esegue i lavori nel rispetto della regola dell’arte e, a fine lavori, deve rilasciare la documentazione prevista (in primis la Di.Co. con gli allegati).

In modo molto operativo, l’impresa dovrebbe:

  • lavorare con materiali idonei e tracciabili (marcature, schede tecniche, certificazioni quando applicabili)
  • eseguire verifiche e prove coerenti con l’intervento (funzionali e/o strumentali quando necessario)
  • consegnare Di.Co. compilata correttamente e gli allegati utili (schemi, relazione materiali, eventuale progetto, riferimenti normativi)
  • aggiornare o fornire uno schema/as-built quando l’impianto è stato modificato in modo significativo (utile per manutenzioni future)

Il progettista

Entra quando il progetto è richiesto oppure quando è utile per gestire correttamente complessità, carichi, ambienti e rischi.

Un progettista (e un progetto ben strutturato) aiuta soprattutto a:

  • dimensionare correttamente linee e quadri (evitando sovradimensionamenti “a spanne” o sottodimensionamenti pericolosi)
  • impostare protezioni e coordinamenti (riducendo scatti indesiderati e problemi di selettività)
  • coordinare impianto elettrico e impianti speciali (dati, sicurezza, antincendio, ecc.)
  • ridurre varianti in corso d’opera con elaborati esecutivi chiari

Anche quando non strettamente obbligatorio, un progetto ben impostato riduce:

  • varianti in corso d’opera
  • contenziosi e “scaricabarile”
  • soluzioni improvvisate che poi generano costi

Di.Co. DM 37/08 e Di.Ri.: cosa sono e perché contano davvero

Dichiarazione di Conformità (Di.Co.)

È il documento con cui l’impresa installatrice dichiara che l’impianto è stato realizzato a regola d’arte e secondo i riferimenti applicabili, includendo (quando previsti) il progetto e gli allegati tecnici.

È spesso il documento che “chiude” i lavori dal punto di vista tecnico-amministrativo, perché:

  • certifica chi ha eseguito l’opera e con quali abilitazioni
  • fotografa cosa è stato realizzato (materiali e configurazione)
  • consente di gestire pratiche, consegne e responsabilità in modo chiaro

Dichiarazione di Rispondenza (Di.Ri.)

La Di.Ri. entra in gioco quando l’impianto è già esistente ma manca la Di.Co. (o non è reperibile) e serve “ricostruire” la rispondenza dell’impianto, sulla base di verifiche, rilievi e valutazioni tecniche.

Punto fondamentale: la Di.Ri. è utilizzabile per impianti realizzati prima dell’entrata in vigore del DM 37/08 (27 marzo 2008). Se l’impianto è stato realizzato dopo, in via ordinaria serve la Di.Co. dell’impresa che ha eseguito i lavori.

In pratica, la Di.Ri. è utile quando devi:

  • vendere/affittare/chiudere pratiche e ti accorgi che manca la documentazione
  • fare lavori su un impianto datato e vuoi partire da una base documentale sensata e difendibile

Attenzione (punto chiave): non è una “scorciatoia” per evitare la Di.Co. su lavori nuovi. La Di.Ri. nasce per gestire mancanze documentali su impianti esistenti in casi compatibili, dopo valutazioni e controlli.

Per capire bene quando è possibile, chi può firmarla e quali verifiche hanno senso, ti rimando alla guida dedicata: Dichiarazione di rispondenza impianto elettrico (Di.Ri.).

Tabella pratica: Documento → quando serve → chi lo rilascia

DocumentoQuando serve (in generale)Chi lo rilascia
Di.Co. (Dichiarazione di Conformità)A fine lavori per nuovi impianti, trasformazioni/ampliamenti e interventi “rilevanti”Impresa installatrice abilitata
Allegati alla Di.Co. (schemi, relazione materiali, ecc.)Quando previsti in funzione dell’impianto/interventoImpresa installatrice (con eventuale supporto progettuale)
Di.Ri. (Dichiarazione di Rispondenza)In assenza di Di.Co. per impianti esistenti realizzati prima del 27 marzo 2008, in casi compatibiliTecnico/figura abilitata secondo requisiti applicabili
ProgettoQuando obbligatorio per tipologia/complessità o opportuno per tutela/gestioneProfessionista abilitato (quando richiesto) / oppure responsabile tecnico impresa nei casi previsti

Quando è obbligatorio il progetto: perché è il tema più cercato

Molte persone arrivano al DM 37/08 con una domanda: “Mi serve il progetto o basta l’impresa?”

La risposta reale non è “sempre sì” o “sempre no”: dipende da tipologia di impianto, complessità, destinazione d’uso e intervento.

Nel DM 37/08 il principio è chiaro:

  • in diversi casi il progetto può essere redatto dal responsabile tecnico dell’impresa
  • ma nei casi più “sensibili” (potenze/superfici oltre soglia, destinazioni d’uso come attività produttive/terziario oltre determinate soglie, locali/ambienti a maggior rischio o con prescrizioni specifiche, ecc.) il progetto deve essere firmato da un professionista iscritto all’albo.

Se vuoi verificare *in modo semplice* se rientri nei casi sopra soglia (con esempi pratici e criteri), trovi la guida completa qui: quando serve il progetto dell’impianto elettrico.

Risorsa utile (PDF): modulo “Obbligo di progetto impianti” per installatori e committenti

Se vuoi una sintesi operativa da tenere a portata di mano, puoi anche scaricare il mio modulo esplicativo che consegno spesso agli installatori. Dentro trovi:

  • definizioni pratiche di nuovo impianto / ampliamento / trasformazione / manutenzione straordinaria / ordinaria
  • un riepilogo delle soglie Art. 5 DM 37/08 che fanno scattare l’obbligo di progetto (es. 6 kW, 400 mq, 200 mq, ambienti con prescrizioni specifiche, impianti antincendio con soglie su idranti/rivelatori)
  • esempi concreti per inquadrare casi tipici

Scarica il PDF “Obbligo di progetto per impianti elettrici e tecnologici”

Errori frequenti (quelli che generano più problemi)

  • Far partire i lavori senza chiarire se serve progetto e chi lo produce
  • Sottovalutare la consegna finale: Di.Co. incompleta o senza allegati utili
  • Interventi “a pezzi” senza una visione: ampliamenti successivi che creano quadri disordinati e protezioni incoerenti
  • Scegliere in base al prezzo senza verificare abilitazioni e responsabilità
  • Non prevedere la fase as-built: schemi non aggiornati e difficoltà future per manutenzioni o ampliamenti

Requisiti del responsabile tecnico: cosa prevede il DM 37/08

Il responsabile tecnico è la figura che l’impresa installatrice deve indicare come riferimento per la qualità tecnica dei lavori e per le abilitazioni dichiarate. Non è un ruolo formale accessorio: senza un responsabile tecnico adeguato, l’impresa non può operare lecitamente su quel tipo di impianto.

Il DM 37/08 stabilisce i requisiti professionali richiesti per ricoprire questo ruolo. In sintesi, il responsabile tecnico deve possedere una combinazione di titolo di studio e esperienza lavorativa documentata nel settore. Le combinazioni ammesse variano in base al titolo (laurea in ingegneria/architettura, diploma tecnico specifico, titolo di formazione professionale) e all’anzianità di esperienza richiesta.

Alcuni punti pratici da tenere a mente:

  • il responsabile tecnico può essere il titolare dell’impresa, un socio operativo o un dipendente con contratto regolare
  • i requisiti si riferiscono alla lettera di abilitazione specifica: un responsabile tecnico abilitato per la lettera A non copre automaticamente la lettera G
  • per le attività su impianti FER (fotovoltaico, solare termico, ecc.), ai requisiti DM 37/08 si aggiunge la qualificazione FER, che richiede un percorso formativo dedicato e aggiornamento periodico
  • in caso di variazione del responsabile tecnico, l’impresa deve aggiornare la CCIAA: è una comunicazione formale che non va trascurata, pena irregolarità nelle abilitazioni dichiarate

Quando scegli un’impresa per un intervento rilevante — ampliamento di un impianto elettrico industriale, nuovo impianto fotovoltaico, impianto antincendio — verificare che il responsabile tecnico sia correttamente inquadrato per quella lettera è un passaggio di tutela elementare, sia per il committente sia per l’impresa stessa.

DM 37/08 e impianti elettrici: cosa cambia in pratica

Quando si parla di elettrico, il DM 37/08 diventa operativo su aspetti che impattano subito:

  • sicurezza di persone e beni
  • affidabilità (soprattutto in attività lavorative)
  • gestione di potenze e carichi (oggi spesso in evoluzione: nuove macchine, climatizzazione, fotovoltaico, colonnine)

Ecco perché, anche quando il progetto non viene percepito come “obbligatorio”, spesso è ciò che fa la differenza tra un impianto che regge nel tempo e uno che accumula “patch”.

Progetto vs schema dell’installatore: differenza (spiegata semplice)

Uno schema serve a realizzare. Un progetto serve a decidere in anticipo come deve funzionare l’impianto e perché certe scelte sono corrette: dimensionamenti, protezioni, coordinamenti, margini di crescita.

Il risultato pratico è:

  • meno varianti in corso d’opera
  • maggiore chiarezza tra committente e impresa
  • impianto più scalabile e manutenibile

Cosa include un progetto elettrico “fatto bene” (mappa rapida)

Senza entrare nel dettaglio, un progetto elettrico ben fatto include almeno:

  • criteri di dimensionamento e ipotesi di carico
  • schema unifilare e struttura quadri/distribuzione
  • protezioni e coordinamenti essenziali
  • messa a terra e aspetti di sicurezza
  • indicazioni esecutive per ridurre ambiguità in cantiere

Approfondimento: per una guida completa su quando serve e cosa deve contenere, trovi tutto nell’articolo dedicato al progetto dell’impianto elettrico: quando serve il progetto dell’impianto elettrico.

Check-list rapida DM 37/08 (prima di iniziare)

  • L’impresa è abilitata per quel tipo di impianto?
  • L’intervento è ordinario o “rilevante” (trasformazione/ampliamento/manutenzione straordinaria)?
  • Serve un progetto? Chi lo redige?
  • A fine lavori: Di.Co. completa e allegati utili?
  • Hai schemi aggiornati/as-built per manutenzione e future modifiche?

Approfondisci il tema “progetto impianto elettrico”

Se vuoi approfondire la parte pratica (quando serve il progetto, cosa deve contenere e come gestire correttamente l’intervento), ho raccolto tutto nella guida: cosa deve contenere un progetto elettrico ben fatto.

Se invece hai già un caso concreto e vuoi evitare errori e documenti mancanti, puoi richiedere un check-up tecnico preliminare: in pochi passaggi verifichiamo inquadramento dell’intervento, documentazione necessaria e impostazione corretta dei lavori.

FAQ — DM 37/08 e progetto impianti: le domande più comuni

Quando è obbligatorio il progetto secondo il DM 37/08?

Dipende da tipologia di impianto, destinazione d’uso e complessità (potenze/superfici oltre soglia, contesti produttivi/terziario, ambienti con prescrizioni specifiche, ecc.). Per verificare in modo semplice se rientri nei casi di obbligo (con esempi e soglie), trovi la guida completa qui: quando serve il progetto dell’impianto elettrico.

Basta lo schema dell’installatore o serve un progetto?

Lo schema aiuta a realizzare; il progetto serve a decidere prima come deve funzionare l’impianto (dimensionamenti, protezioni, coordinamenti, margini di crescita), riduce varianti e incomprensioni e, nei casi previsti dal DM 37/08, è anche un obbligo normativo.

Se manca la Di.Co., posso sempre fare una Di.Ri.?

No. La Di.Ri. è pensata per impianti realizzati prima del 27 marzo 2008 quando la documentazione non è reperibile e il caso è compatibile. Per i dettagli operativi: Dichiarazione di rispondenza impianto elettrico (Di.Ri.).

Cosa si intende per “impianti energia rinnovabile” nel DM 37/08?

Gli impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) — fotovoltaico in primo luogo, ma anche solare termico, mini-eolico, pompe di calore in certi contesti — rientrano nell’ambito del DM 37/08 per la componente impiantistica elettrica (lettera A) e, per la parte specifica FER, richiedono anche la qualificazione FER del responsabile tecnico dell’impresa.

In pratica: installare un impianto fotovoltaico non è un’operazione al di fuori del DM 37/08 — è un intervento che lo attiva pienamente, con obbligo di Di.Co., eventuale progetto (se ricorrono le soglie dell’art. 5) e verifica delle abilitazioni specifiche. Per un approfondimento su come si struttura correttamente la documentazione di un impianto FV, puoi leggere la guida dedicata: progetto impianto fotovoltaico.

Qual è la differenza tra “lettere di abilitazione” DM 37/08 e qualificazione FER?

Le lettere di abilitazione (A, B, C, D, E, F, G) definiscono i tipi di impianto su cui un’impresa è autorizzata a operare. La qualificazione FER è un requisito aggiuntivo e obbligatorio per installare e manutenzionare impianti a fonti rinnovabili: non sostituisce le lettere DM 37/08, le affianca. Un’impresa che installa fotovoltaico deve avere sia la lettera A sia la qualifica FER del proprio responsabile tecnico.

Se cambio due prese serve un documento (DM 37/08)?

Dipende dall’intervento. Piccole sostituzioni “uguale a uguale” possono rientrare nella manutenzione ordinaria, ma appena tocchi parti significative dell’impianto (linee, quadro, protezioni, ampliamenti) cambia la gestione: l’intervento va impostato correttamente e documentato. Anche quando non è prevista una Di.Co., è buona norma farsi rilasciare un rapportino dei lavori eseguiti (cosa è stato fatto e prove/verifiche effettuate).

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DM 37/08 e impianti fotovoltaici: cosa c’entra la dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità (Di.Co.) su un impianto fotovoltaico non è un documento facoltativo: è il documento che certifica che l’impianto è stato installato secondo la regola dell’arte e da un’impresa abilitata secondo il DM 37/08.

In pratica, per un impianto FV vengono coinvolte almeno due lettere di abilitazione:

  • lettera A: per la parte elettrica (connessione, quadri, protezioni, cavi di campo e di stringa)
  • qualificazione FER: obbligatoria e distinta, riguarda specificamente l’installazione e manutenzione straordinaria di impianti a fonti rinnovabili

La Di.Co. viene rilasciata dall’impresa installatrice a fine lavori e accompagna tutta la documentazione dell’impianto: è richiesta dal Gestore di Rete per le pratiche di connessione, dal GSE per l’accesso agli incentivi e da qualunque ente che debba verificare la conformità dell’impianto.

Cosa deve contenere la Di.Co. di un impianto fotovoltaico:

  • riferimento alle norme tecniche applicate (es. CEI 0-21 o CEI 0-16 per la connessione, CEI EN 62446 per la verifica del generatore FV)
  • elenco dei materiali e componenti principali (moduli, inverter, quadri, dispositivi di interfaccia)
  • schema unifilare dell’impianto
  • risultati delle verifiche e prove (test di isolamento, verifica del sistema di protezione, prova funzionale)

Un impianto fotovoltaico privo di Di.Co. corretta è un impianto che può incontrare blocchi nelle pratiche GSE, problemi in fase di collaudo con il distributore e difficoltà in caso di vendita dell’immobile o richiesta di finanziamenti.

Se stai pianificando un intervento fotovoltaico e vuoi capire come si struttura correttamente la progettazione e la documentazione, trovi un approfondimento specifico qui: progetto impianto fotovoltaico.

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