
Un impianto fotovoltaico a terra si installa su un terreno anziché su una copertura, ed è la soluzione tipica quando si dispone di superfici ampie ma non di un tetto adatto: capannoni con struttura non idonea, terreni di proprietà non edificabili in altro modo, o progetti di taglia superiore a quella che un tetto può ospitare. È anche, però, l’impianto fotovoltaico con l’iter autorizzativo più delicato: la localizzazione a terra tira in causa la pianificazione urbanistica, i vincoli paesaggistici e, se il terreno è agricolo, un quadro normativo che negli ultimi due anni è cambiato più volte. Prima di scegliere il terreno, conviene capire in che punto della mappa normativa ci si trova.
Cos’è un impianto fotovoltaico a terra e quando conviene rispetto al tetto
Un impianto a terra utilizza strutture di sostegno ancorate al suolo, spesso su pali infissi, e consente configurazioni non vincolate dalla forma o dall’orientamento di un edificio esistente. È la scelta più efficiente quando il tetto disponibile è insufficiente, strutturalmente non adatto a reggere il carico dei moduli, oppure quando l’obiettivo è una produzione dedicata — ad esempio per conferire l’energia a una comunità energetica rinnovabile o coprire i consumi di più utenze collegate allo stesso punto.
Il rovescio della medaglia è l’iter autorizzativo: mentre un impianto sul tetto di un edificio già esistente si inserisce in un contesto edilizio già autorizzato, un impianto a terra richiede di verificare la destinazione urbanistica dell’area, l’eventuale presenza di vincoli e, per i terreni agricoli, un limite normativo specifico introdotto negli ultimi anni.
La scelta del terreno viene prima della scelta dei moduli: un’area classificata agricola in un Comune può essere del tutto preclusa all’installazione, mentre un terreno pochi chilometri più in là può rientrare tra le aree idonee con iter semplificato.
Il quadro normativo: aree idonee e Testo Unico Rinnovabili
La disciplina delle aree idonee alla localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili è oggi contenuta nel D.Lgs. 190/2024 (Testo Unico Rinnovabili), che ha riorganizzato l’intera materia dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Questo decreto ha sostituito il precedente riferimento — l’articolo 20 del D.Lgs. 199/2021, oggi abrogato — e negli ultimi mesi è stato a sua volta oggetto di ulteriori modifiche legislative. È un quadro normativo in movimento: prima di avviare un progetto reale conviene sempre verificare la versione vigente e il recepimento regionale, perché alcune categorie di aree idonee e le relative procedure sono definite anche a livello di Regione.
In generale, le aree idonee sono individuate incrociando alcuni criteri: la vicinanza a siti industriali o infrastrutture esistenti, l’assenza di vincoli culturali e paesaggistici, e la classificazione urbanistica del terreno. Ricadere in un’area idonea non significa automaticamente “nessuna verifica necessaria”: significa che l’iter autorizzativo è, sulla carta, più rapido e con minori adempimenti.
L’impianto fotovoltaico a terra su terreno agricolo: il divieto e le eccezioni
Dal 2024 il quadro si è fatto più restrittivo per i terreni agricoli: il DL 63/2024 (il cosiddetto “Decreto Agricoltura”), convertito con la Legge 101/2024, ha introdotto un divieto generale all’installazione di nuovi impianti fotovoltaici a terra nelle zone classificate agricole dai piani urbanistici comunali, oltre che all’ampliamento territoriale di impianti già esistenti nella stessa categoria di zone.
Il divieto non è però assoluto. Restano ammessi, tra gli altri casi:
- gli interventi di rifacimento, potenziamento o ricostruzione di impianti a terra già esistenti nella stessa area, senza aumento della superficie occupata
- gli impianti realizzati su cave dismesse in fase di ripristino ambientale o su discariche chiuse
- l’agrivoltaico avanzato, cioè impianti con moduli sollevati a un’altezza minima dal suolo che consentono di proseguire l’attività agricola sottostante, con una quota minima di produzione agricola da mantenere
Per un proprietario di terreno agricolo, questo significa che un progetto fotovoltaico a terra “tradizionale” è oggi difficilmente praticabile, salvo che il terreno non rientri in una delle eccezioni o non sia già classificato come area idonea non agricola.
Vincoli paesaggistici e distanze
Se l’area ricade in una zona sottoposta a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004), l’installazione richiede l’autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza competente, con tempi e prescrizioni che si aggiungono all’iter ordinario. È un controllo distinto da quello urbanistico comunale, e va verificato separatamente già in fase di scelta del terreno.
Anche le distanze — dal confine di proprietà, da strade, da altri fabbricati — incidono sulla fattibilità: alcune sono fissate dai regolamenti edilizi comunali, altre derivano dalle norme tecniche sulla sicurezza elettrica. Non esiste una distanza unica valida ovunque: il progettista verifica il regolamento del Comune specifico prima di posizionare la struttura sul terreno.
Iter autorizzativo: dalla PAS all’Autorizzazione Unica
Per gli impianti a terra che rientrano tra le aree idonee, la procedura di riferimento è generalmente la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), presentata al Comune. Al superamento di determinate soglie di potenza, o per aree non idonee, si passa invece all’Autorizzazione Unica regionale, un procedimento più articolato che coinvolge più enti. Le soglie esatte che fanno scattare l’una o l’altra procedura dipendono dalla localizzazione e dalla normativa regionale di attuazione, e vanno verificate caso per caso: è uno degli aspetti su cui, nella nostra esperienza, sbagliare la procedura in partenza costa più tempo che qualunque altro errore progettuale.
| Situazione del terreno | Procedura tipica | Ente competente |
|---|---|---|
| Area idonea, terreno non agricolo | PAS (per potenze entro soglia) | Comune |
| Area idonea, potenza superiore a soglia | Autorizzazione Unica | Regione |
| Area non idonea o vincolata | Autorizzazione Unica, con eventuale parere paesaggistico | Regione + Soprintendenza |
| Terreno agricolo, agrivoltaico avanzato | Procedura ordinaria con requisiti tecnici specifici | Comune / Regione |
A livello progettuale, un impianto a terra attraversa le stesse fasi di qualunque progetto esecutivo fotovoltaico: preliminare, definitivo ed esecutivo, con un livello di dettaglio degli elaborati che cresce a ogni passaggio. Prima di presentare qualsiasi istanza conviene arrivare al tavolo con il progettista con la documentazione essenziale già raccolta: visura catastale del terreno, certificato di destinazione urbanistica aggiornato, eventuale presenza di vincoli paesaggistici o idrogeologici, e la disponibilità del punto di connessione più vicino comunicata dal distributore.
Impianto a terra o impianto sul tetto: un confronto rapido
| Impianto a terra | Impianto sul tetto | |
|---|---|---|
| Iter autorizzativo | Più complesso, dipende da area/vincoli | Generalmente più snello |
| Superficie disponibile | Ampia, non vincolata dalla forma dell’edificio | Limitata dalla copertura esistente |
| Terreni agricoli | Fortemente limitato dal 2024 | Non applicabile |
| Verifica strutturale | Non necessaria (struttura dedicata) | Obbligatoria sulla copertura esistente |
Domande frequenti
Su un terreno agricolo si può ancora installare un impianto fotovoltaico a terra?
Dal 2024 il divieto generale si applica ai terreni classificati agricoli dai piani urbanistici comunali, salvo le eccezioni previste dalla legge, come l’agrivoltaico avanzato o il rifacimento di impianti già esistenti. Va sempre verificata la classificazione specifica del terreno e lo stato aggiornato della normativa.
Qual è la differenza tra PAS e Autorizzazione Unica?
La PAS è una procedura semplificata gestita dal Comune, riservata agli impianti che rientrano in determinati requisiti di area e potenza. L’Autorizzazione Unica è un procedimento regionale più articolato, necessario quando questi requisiti non sono soddisfatti.
Un impianto a terra ha bisogno della dichiarazione di conformità come quello sul tetto?
Sì, l’obbligo previsto dal DM 37/08 non cambia in base alla localizzazione dell’impianto: la dichiarazione di conformità dell’installazione elettrica si applica sia a terra sia su copertura.
Quanto tempo richiede l’iter autorizzativo per un impianto a terra?
Dipende dalla procedura applicabile e dalla presenza di vincoli: una PAS in area idonea senza vincoli può concludersi in tempi contenuti, mentre un’Autorizzazione Unica con parere paesaggistico richiede tipicamente diversi mesi in più.
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